Esenzione da bolli

Esenzione da bolli per traduzioni asseverate

Esenzione da Bolli per Traduzioni Asseverate

Per effettuare un’asseverazione (traduzione giurata, in lingua italiana di un documento redatto in una lingua straniera), la legge italiana prevede l’applicazione di marche da bollo sulle pagine tradotte, con alcune differenze relative alla quantità e al tipo di marche, a seconda del Tribunale che svolge il servizio. Ad esempio, presso il tribunale di Como, è necessaria l’applicazione di una marca da bollo di 16,00 € per ogni 4 pagine di traduzione, compreso il verbale di giuramento del traduttore. Il tribunale di Lecco, invece, richiede una marca da bollo di 16,00 € ogni 4 pagine, più un’altra marca da bollo (sempre da 16,00 €) sul verbale di giuramento del traduttore, indipendentemente dal numero delle pagine di traduzione precedenti. A Bergamo, sempre per ogni 4 pagine di traduzione, servono sia una marca da bollo di 16,00 €, sia una marca da bollo da 3,84 €.

Tuttavia, per alcuni tipi di documenti, è prevista l’esenzione dall’applicazione delle marche. Di seguito, elenchiamo tutti i casi per i quali non sarà necessario apporre le marche da bollo sulle traduzioni asseverate.

USI PER I QUALI È AMMESSA IN MODO ASSOLUTO L’ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO (estratto dagli artt. citati della tabella allegato B) al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modificata dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955 e Leggi citate:

160) Petizione agli organi legislativi (art. 1);

231) Esercizio e tutela dei diritti elettorali e formazione delle liste elettorali (art. 1);

230) Formazione elenchi e ruoli, prestazioni ed opposizioni concernenti l’ufficio di giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso Stato, Regioni, Province, Comuni (art. 2);

180) Procedimenti in materia penale (riabilitazione compresa), di pubblica sicurezza e disciplinare nei limiti previsti dall’art. 3 tabella allegato B), D.P.R. n. 955 – (art. 3);

040) Nell’interesse dello Stato su richiesta dei pubblici uffici (art. 4);

200) Accertamento e riscossione di tributi da presentare ai competenti uffici (denuncia di successione compresa) e istanze di rimborso e di sospensione del pagamento tributi (art. 5);

240) Corredo domande per operazioni relative al debito pubblico (art. 7);

240) Per povertà, comprovata da certificato di iscrizione nell’elenco dei poveri (art. 8);

270) Sussidio o ammissione in istituti di beneficienza (art. 8);

080) Assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari (art. 9);

210) Pensione, assegno o indennità di liquidazione, di buona uscita, di cessazione rapporto di lavoro, anche se a carico di stranieri, erogazione prestiti verso cessione quote di retribuzione (art. 9);

250) Iscrizione nelle liste di collocamento (art. 9);

090) Accertamenti sanitari nell’esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi (art. 10);

060) Ammissione, frequenza, esami nella scuola materna, in quella dell’obbligo, negli asili nido ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado (art. 11);

260) Esonero tasse scolastiche; borse di studio e presalario (art. 11);

120) Procedimenti relativi a controversie in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, assegni familiari, lavoro, pubblico impiego e pensione (art. 12);

150) Procedimenti relativi a controversie in materia di equo canone delle locazioni di immobili urbani (art. 12);

020) Adozione speciale, affidamento, assistenza dei minori (art. 13);

020) Riconoscimento figli naturali da parte di persone iscritte nell’elenco dei poveri (art. 13);

100) Richiesta certificato del casellario giudiziale (art. 14);

190) Operazioni delle società cooperative nei limiti disposti dall’art. 20 – tab. all. B) D.P.R. n. 955 – (art. 20);

030) Formazione delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici (art. 21);

030) Concessione aiuti al settore agricolo e prestiti agrari di esercizio (art. 21 bis);

170) Procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità e pagamento delle relative indennità (art. 22);

010) Rilascio abbonamenti per trasporto persone (art. 24);

130) Operazioni di credito a medio e lungo termine o di qualsiasi durata nei settori previsti (artt. 15 e 16 D.P.R. 29.9.1973 n. 601);

140) Procedimenti di scioglimento di matrimonio o cessazione effetti civili (art. 19 Legge 6.3.1987, n. 74);

110) Domande di concorso e di assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche e relativi documenti (art. 1 e 23.8.1988, n. 370);

220) Permesso/carta di soggiorno.

(*) AVVERTENZA: Per altri usi ritenuti in esenzione dall’imposta di bollo, il richiedente deve documentare l’esistenza della norma speciale che prevede l’esenzione stessa, tenendo presente che sono state abrogate le agevolazioni fiscali previste da leggi entrate in vigore prima dell’1.1.1973 (art. 40 D.P.R. 26.10.1972, n. 642 ed art. 42 D.P.R. 29.9.1973, n. 601).

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